Articolo a cura degli avvocati Marianna Arpaia e Francesco Attianese.
E’ sempre più crescente ed interessante l’attenzione della giurisprudenza di legittimità e di merito relativamente alle problematiche connesse allo sviluppo del processo civile telematico. A destare maggiori preoccupazioni sono, per un verso, il rilievo dei depositi e delle notifiche con le modalità telematiche e, per altro, la sempre più avvertita esigenza di innovazione interpretativa di un dettato normativo troppo spesso oscuro o, comunque, non adeguatamente aggiornato.
Già nel mese di luglio dell’anno 2017, la Terza Sezione Civile della Suprema Corte di Cassazione si è pronunciata con la sentenza n.17450 circa l’onere del ricorrente -destinatario della notifica a mezzo di posta elettronica certificata della sentenza impugnata-, di depositare, a pena di improcedibilità del ricorso, la copia autentica della sentenza impugnata, il messaggio PEC e la relazione di notificazione asseverate -qualora questa abbia avuto luogo-, onde verificare la tempestività della proposizione del mezzo di gravame (ex art. 369, comma 2, n. 2, c.p.c.). Secondo quanto sancito dalla Suprema Corte nella citata sentenza: “il difensore del ricorrente, destinatario della notificazione, deve estrarre copie cartacee del messaggio di posta elettronica certificata pervenutogli e della relazione di notificazione redatta dal mittente ex L. n. 53 del 1994, ex art. 3-bis, comma 5 e attestare con propria sottoscrizione autografa la conformità agli originali digitali delle copie analogiche [del messaggio PEC e della relata di notifica],depositate queste ultime presso la cancelleria della Corte”. Con questa discutibile e discussa interpretazione, considerato che il nostro sistema manca di una disposizione ad hoc che attribuisca all’avvocato il potere di certificare la conformità della notifica ricevuta a mezzo PEC, per assolvere a quanto richiesto dall’ art. 369 c.p.c. comma 2 n.2, gli Ermellini propendono per un’applicazione estensiva dell’art. 9, comma 1-ter, della L. n. 53/1994, fino a giungere a sanzionare con l’improcedibilità il ricorrente che abbia depositato il messaggio di posta elettronica certificata in copia cartacea, senza attestarne la conformità all’originale e senza produrre la copia conforme della relata di notifica, pervenutagli dal mittente.
Questo principio è stato ulteriormente ribadito con la sentenza del 9 novembre 2017 n.26520, con cui sempre la Terza Sezione Civile della Cassazione ha confermato il duplice onere di certificazione che il ricorrente deve ottemperare, almeno fino a quando il processo civile telematico non venga definitivamente attivato anche presso la Corte di Cassazione. L’avvocato dunque, da un lato, deve attestare, come conforme all’originale ai sensi dell’art. 16-bis, comma 9-bis del D.L. n.179/2012 la copia del provvedimento impugnato, estratta dal fascicolo informatico e non dalla copia notificata (fatta, comunque, salva la possibilità di produrre la copia autentica rilasciata dalla Cancelleria, per cui, giova precisarlo, non è necessaria l’attestazione) e, dall’altro lato, è onerato a certificare le copie cartacee della notificazione telematica ricevuta ai sensi della L. n. 53/1994.
La fattispecie, da cui discende l’anzidetto principio di diritto, ha riguardato il caso di quattro esecutati che proponevano ricorso straordinario, ex art. 111 Cost. avanti alla Corte di Cassazione, avverso la decisione del Tribunale di Milano di parziale accoglimento della loro opposizione agli atti esecutivi, avente ad oggetto un provvedimento di approvazione del progetto di distribuzione delle somme ricavate dalla vendita degli immobili di loro proprietà, e precedentemente approvato dal Giudice dell’Esecuzione. Tuttavia, l’avvocato dei ricorrenti aveva prodotto la mera copia della sentenza notificata dalla parte avversaria, recante la propria attestazione di conformità e, in applicazione del summenzionato principio di diritto, la Cassazione dichiarava in via preliminare la improcedibilità del ricorso degli esecutati ai sensi e per l’effetto dell’art. 369, comma 2, n. 2, c.p.c. per il mancato deposito della copia autentica della sentenza e della relazione di notificazione asseverata, spiegando che tale onere permane anche qualora l’originale sia stato formato digitalmente, essendosi il giudizio di merito svolto nelle forme del processo civile telematico. Chiarisce il Supremo Consesso che, quanto imposto dall’art. 369 c.p.c., deve essere adempiuto mediante il deposito di una copia cartacea della sentenza impugnata, attestata dal difensore del ricorrente come conforme all’originale digitale presente nel fascicolo informatico. Pertanto, qualora la sentenza che si intende impugnare venga notificata al ricorrente a mezzo PEC, l’asseverazione dovrà comunque essere apposta sulla copia cartacea tratta dall’originale, contenuto nel fascicolo informatico e non sulla copia notificata telematicamente. Per creare la copia analogica conforme all’originale digitale, il difensore deve accedere tramite la piattaforma del PCT al fascicolo informatico ed estrarre ivi la copia da asseverare.
Riepilogando, nel caso in cui il provvedimento sia stato notificato a mezzo PEC, il difensore sarà soggetto ad un duplice onere di certificazione: egli dovrà, infatti, non solo asseverare come conforme all’originale la copia del provvedimento impugnato, estratta dal fascicolo informatico, ma anche attestare la conformità della copia cartacea della notificazione telematica ricevuta.
Tale modalità operativa è stata confermata anche dall’ordinanza n.3446/2018 della Sesta Sezione Civile della Suprema Corte. La questione sulla quale gli Ermellini si sono nuovamente pronunciati trae origine dal rigetto dell’appello proposto dagli eredi contro la sentenza che aveva respinto l’opposizione al decreto con cui una società finanziaria aveva ingiunto al de cuius, in qualità di fidejussore di una società a responsabilità limitata, il pagamento di oltre 25 mila euro, con accessori e spese. Gli eredi spiegavano, dunque, ricorso per Cassazione, che si concludeva con una declaratoria d’improcedibilità per mancata attestazione di conformità del provvedimento notificato a mezzo PEC. La sentenza impugnata, difatti, era stata notificata con le modalità telematiche; tuttavia, la copia cartacea del messaggio PEC pervenuto al destinatario mancava dell’attestazione di conformità da parte di quest’ultimo.
A ben vedere, le decisioni in commento della Suprema Corte dettano per l’avvocato destinatario della notifica PEC la regola per attestare la conformità della sentenza e della relata; qualora ometta ciò o qualora le stesse, asseverate, non siano state depositate, il riscorso cadrà sotto la scure dell’improcedibilità, senza possibilità di sanatoria.
Sebbene il Processo Civile Telematico sia entrato in vigore da circa sei anni ed il suo successo presupponga un forte coinvolgimento di tutta la classe forense, anche in termini di responsabilità professionale e deontologica, a garanzia del diritto di difesa e del giusto processo ed in attesa dell’intervento del Legislatore, l’auspicio è quello di porre un argine al dilagare di questo rigido formalismo, determinato sicuramente da un dettato normativo non aggiornato ai tempi.
Avv. Marianna Arpaia
Avv. Francesco Attianese
(*) Corte di Cassazione III Sez. Civ. Sent. n.17450/2017; Corte di Cassazione III Sez. Civ. Sent. n.26520/2017; Corte di Cassazione VI Sez. Civ. Sent. ord.n.3446/2018.
Svolge la professione di Avvocato presso l’omonimo studio legale, fornendo consulenza e difesa legale nei diversi ambiti del diritto civile.
In particolare si occupa di: questioni condominiali, locazioni, separazioni, divorzi, affidamento condiviso, eredità.
Svolge attività di assistenza e tutela legale in materia di recupero crediti e di contrattualistica in genere, nonché in materia di responsabilità civile, ivi compresa l’infortunistica stradale. Nel corso degli anni ha instaurato un’attiva collaborazione professionale con Avvocati e Studi Legali Associati ubicati sul territorio nazionale, svolgendo attività di domiciliazione e sostituzione processuale.
Laureata nel 2007 presso l’Università degli Studi di Napoli, Federico II, ha maturato le proprie competenze a seguito di un’esperienza decennale. Nell’anno 2009 consegue il titolo di Specialista nelle Professioni Legali presso la Scuola di Specializzazione per le Professioni legali c/o Università degli Studi di Napoli Federico II, acquisendo l’insieme di attitudini e di competenze caratterizzanti la professionalità degli avvocati. Nel 2010 ha conseguito il titolo di Mediatore (Civile e Commerciale) professionista, esercitando tutt’ora la relativa attività.
Nell’anno 2012 ha conseguito il Master in Diritto Tributario presso l’istituto “Salerno Formazione” con sede in Torrione (Sa).
Collabora alla redazione di articoli di diritto sul periodico quadrimestrale dell’Ordine degli Avvocati di Nocera Inferiore (Sa) “Omnia Iustitiae”.
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