Nello “jus covidianus” – cioè la summa della legislazione intervenuta d’urgenza durante l’emergenza della pandemia che ha colpito duramente la Nazione – nelle migliaia di pagine tra D.P.C.M. della Presidenza del Consiglio, poi di Decreti legge e successiva conversione, non è difficile trovare alcuni vulnus ai principi generali del diritto e dell’ordinamento.
Ci riferiamo all’art. 83, comma 4° del D.L. 18 del 17.3.20, poi Legge 27 del 24.4.20, colà dove, in particolare, è stata prevista la sospensione della prescrizione dei reati commessi prima del 9.3.20 per un periodo pari a quello in cui sono sospesi i termini per il compimento atti giudiziari, quindi, dapprima al 15.4.20, e poi -ex art.36 D.L.23/20 – sino al 11.5.20.
Pertanto, ope legis, i termini della prescrizione generale dei reati sono stati sospesi per 63 giorni.
Ma il Legislatore non ha tenuto conto che la irretroattività della legge penale sfavorevole al reo è principio generale dell’ordinamento e che tale principio è sancito nella Costituzione all’art. 25 comma 2°.
Orbene, qualsiasi emergenza possa esserci, non poteva essere possibile una sospensione per legge dei termini di prescrizione penale, per di più retroattiva.
E’ ovvio pensare a questo punto come l’art. 83 del D.L. citato contrasti con il principio costituzionale di legalità.
Vale la pena, in queste poche righe, osservare la natura di norma generale penalistica – appunto quella che ha istituito l’istituto della prescrizione in materia penale – che proprio incidendo sulla punibilità della persona, rientra in pieno nella previsione costituzionale.
Di conseguenza, qualsiasi deroga, a fortiori retroattiva, costituisce un aggravamento della posizione del reo.
Nessuno jus superveniens però può aggravare la previsione della pena.
Nella normativa d’urgenza emanata ai tempi “del covid-19”, mentre è stato detto che le scadenze processuali di ogni procedimento civile, penale ed amministrativo fossero differite a data successiva (definitivamente al 11.5.20), non si sarebbe dovuto invece normare in maniera tale da modificare in pejus un regime sanzionatorio.
La sospensione della prescrizione penale è oggi, dopo le recenti modifiche del 2019, regolata dall’art.159 del C.P. con precise disposizioni per la sua ammissione tra le quali manca quella di una legislazione d’urgenza e, comunque, per i particolari più stringenti dopo la predetta citata novella del 2019 (in vigore dal 1.1.20), assolutamente retroattiva.
In adesione completa del principio che la prescrizione in campo penale – che conferisce rilevanza al decorso del tempo del potere di punire e ciò anche come principio di certezza del diritto – sia, per l’appunto – un istituto di diritto penale e non già un istituto di diritto processuale, questo principio non può essere intaccato,0 a pena di incostituzionalità.
Di questo parere è stato recentemente anche il Tribunale di Siena che, con due ordinanze, ha rimesso la prescrizione – cosi come espressa dal D.L. 18/20 – all’attenzione (o alla mannaia) del giudice costituzionale.
Il predetto Tribunale ha inoltre eccepito che tale decreto aggrava enormemente l’attività forense in quanto il ricalcolo dei 63 gg. di sospensione non aiuta a superare la già caotica gestione della giustizia penale che occorrerà aspettarsi nel prossimo futuro.
Avv. Andrea Stefano Marini Balestra
Studi primari e secondari presso Collegio S. Giuseppe-De Merode di Roma (1951/1964).
Laurea in Giurisprudenza nel marzo 1969 presso l’Università degli Studi di Roma (tesi in Diritto Tributario).
Praticante procuratore legale dal 1969/1973.
Procuratore legale nel 1973. Avvocato nel 1979. Avvocato patrocinante magistrature superiori nel 1987.
Giudice conciliatore di Roma dal 1989 al 1995.
Giudice Onorario Aggregato di Tribunale dal 2000 al 2002.
Giudice di Pace dal 2002 al 2016. Giudice Coordinatore Ufficio di Ronciglione e Viterbo.
Iscritto elenco presso Min. Giustizia MediaConciliatori professionisti nel 2016.
Giudice tributario nel 2019.
Giornalista pubblicista dal 1991, ha collaborato con la Prefettura di Viterbo per corsi aggiornamento polizie locali.
Parla francese, inglese e spagnolo.
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